LNF

Istruzioni malattia

Assenze per malattia

La nuova disciplina delle assenze per malattia, introdotta con decorrenza 1 settembre 2017 (e ss.mm.ii.), in attuazione degli artt. 18 e 22 del D. Lgs. 75/2017, si applica a tutto il personale dell’INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

 

Comunicazione delle assenze

Con l’entrata in vigore del polo unico per le visite fiscali (che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare le visite mediche di controllo), l’INFN è tenuto a comunicare esclusivamente tramite il portale dell’INPS le assenze per malattia.

 

Salvo comprovato impedimento, quindi, il dipendente deve comunicare al Servizio del Personale dei LNF, con la massima tempestività (entro e non oltre le ore 9.30), la propria assenza per malattia nel giorno in cui si verifica (e anche nel caso di prosecuzione della stessa). La comunicazione potrà essere effettuata:
inviando un’email all’indirizzo gestione.personale@lists.lnf.infn.it
– utilizzando la segreteria telefonica al numero 06 9403 2444

 

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:
– data (in caso di comunicazione telefonica)
– cognome e nome
– durata presunta della malattia
– espressa indicazione da parte del dipendente nell’eventualità la malattia sia precedente o successiva a un giorno di assenza per ferie o permesso.

 

N. B. Il dipendente che durante l’assenza per malattia dimori in un luogo diverso da quello abituale comunicato all’Ente, dovrà inoltre comunicare il relativo indirizzo comprensivo di codice di avviamento postale.

 

Consegna certificati

La certificazione medica da produrre, sempre e necessariamente in modalità telematica, in caso di malattia di durata superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare (di qualsiasi durata) è esclusivamente quella rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (ad es. presidi ospedalieri e ambulatoriali del SSN, o convenzionati con questo, medici di famiglia). Si ricorda che la certificazione medica a giustificazione dell’assenza, anche di un solo giorno, deve essere inviata per via telematica all’INPS, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.

 

Nel giorno stesso del verificarsi dell’evento di malattia, il dipendente dovrà produrre tale copia della certificazione medica (priva di diagnosi) all’indirizzo email gestione.personale@lists.lnf.infn.it.

In alternativa, il dipendente potrà comunicare, allo stesso indirizzo email, il solo numero di protocollo della certificazione (più l’eventuale password per accedere al documento telematico).

 

Anche le strutture sanitarie ospedaliere (ivi compresi i Pronto Soccorso) sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse siano impossibilitate a tale trasmissione, il dipendente deve farsi rilasciare il certificato cartaceo avendo cura di verificare che in esso siano riportati tutti i dati obbligatori per legge, sopra menzionati. Il dipendente, inoltre, dovrà provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.

 

Nei casi di necessità, oppure in assenza del proprio Medico di Medicina Generale, oppure nei giorni festivi e prefestivi – e fino a un periodo massimo di 3 giorni – la certificazione di malattia può essere rilasciata anche dai Medici del Servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica (circolare INPS 27 luglio 1982, n. 176)

 

Sarà possibile la produzione di un certificato medico in forma cartacea solo per interruzioni o malfunzionamenti nel sistema informatico. Nel certificato stesso dovrà però essere riportata l’indicazione che l’utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico (con data e ora del rilascio).

 

N. B. L’INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato.
Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS ammette la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (Circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147).

 

 

Rientro anticipato al lavoro a seguito di guarigione

Ai sensi quanto indicato nella Circolare INPS 2 maggio 2017, n. 79, nel caso di guarigione anticipata, il dipendente è tenuto a richiedere una rettifica del certificato di malattia già emesso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata, rilasciato dal proprio medico curante, il dipendente potrà essere riammesso in servizio.

 

 

Fasce orarie di reperibilità e controlli

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi (Messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023).

 

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

 

Il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, che potrà esser disposto anche in caso di malattia sopraggiunta all’estero, deve essere disposto in ogni caso quando l’assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (Legge 111/11). Il giorno non lavorativo deve intendersi non solo con riferimento alle giornate festive o alla domenica. Si dovrà pertanto procedere alla richiesta di visita fiscale di controllo in tutti i casi in cui il dipendente si assenti per malattia nelle giornate precedenti o successive a quelle festive, al sabato, alla domenica, alle giornate di permesso, di ferie o di riposo per turno (circolare INFN del 7/12/11). Negli altri casi il controllo è disposto dopo aver valutato la condotta complessiva del dipendente e la spesa connessa all’effettuazione della visita, tenuto conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo (circolare INFN del 29/07/11).
La nuova disciplina prevede anche la possibilità del controllo ripetuto nell’arco della stessa giornata, a discrezione dell’INPS.

 

Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici

Le assenze per cure e visite mediche, opportunamente documentate, rientrano nell’assenza per malattia, anche in forma frazionata in ore. Potranno essere concessi permessi in materia, a condizione che la prestazione medica non possa essere effettuata fuori dell’orario di lavoro ovvero che la stessa rivesta carattere di urgenza. Le assenze per malattia che hanno luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici possono essere giustificate presentando l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha effettuato la visita o prestazione (circolare INFN del 7/12/11).

 

 

Trattamento economico

A far data dal 26/06/08, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata del personale dipendente e per le assenze per cure e visite mediche, nei primi dieci giorni di assenza, verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole previsto per assenze derivanti da infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero o day hospital, ovvero da gravi patologie che richiedano terapie salvavita.

 

27/10/08 – rev. 04/09/09 – rev. 04/02/10- rev. 29/09/2011 – rev. 13/02/12 – rev. 27/05/2014-rev.01/09/2014 – rev. 13/05/2015 – rev. 13/11/2017 – rev. 15/11/2021 – rev. 20/06/2022 – rev. 21/06/2023 – rev. 02/02/2024 – rev. 28/09/2024